Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 13 marzo
2026 (pubblicato in G.U. n. 67 del 21 marzo 2026) istituisce un regime di aiuto “de minimis” per
consentire all’INPS di concedere esoneri contributivi parziali alle imprese agricole colpite da
specifiche avversità climatiche eccezionali già riconosciute con precedenti decreti di declaratoria.
La finalità del provvedimento è sbloccare o regolarizzare le domande di esonero contributivo che
non erano state ancora definite, oppure erano state definite oltre il termine del 30 giugno 2023,
termine entro il quale operava il precedente regime di aiuto in esenzione fondato sul regolamento
UE n. 702/2014.
Per questa ragione, il decreto dispone che tali aiuti siano concessi non più nel vecchio regime di
esenzione SA.49425(2017/XA), ma nel regime “de minimis” agricolo di cui al regolamento UE n.
1408/2013, come modificato dal regolamento UE 2024/3118, che ha elevato il tetto massimo degli
aiuti concedibili a 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.
Gli eventi interessati sono quelli verificatisi in varie regioni italiane tra il 2021 e il 2022, già dichiarati
eccezionali con appositi decreti ministeriali.
Il decreto precisa inoltre che l’INPS, prima di concedere lo sgravio, deve verificare che l’importo
dell’esonero, sommato ad altri aiuti già ottenuti dall’impresa, non determini una
sovracompensazione rispetto al danno effettivamente subito.
Il decreto, dunque, non introduce un nuovo beneficio sostanziale, ma cambia il regime giuridico
europeo di riferimento per permettere all’INPS di concedere o completare gli esoneri contributivi
in favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi già riconosciuti.
Bari, 30.03.2026

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